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2. Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare massimo delle spese di cui al comma 1 potra' essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente.

Testo in vigore dal 14 marzo 1989 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;89~art1 · fonte su Normattiva