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Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potra' avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati. Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potra' avvalersi, a titolo di incarico temporaneo, anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incaricati saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008
