Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I prefetti, sentita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 7, faranno eseguire di ufficio, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le operazioni che risultassero omesse o irregolarmente eseguite, ponendo a carico dei Comuni le spese inerenti alle nuove operazioni resesi necessarie.
Testo in vigore dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008
