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L'onere relativo al censimento generale della popolazione, sara' coperto: per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51; per 1500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52; per 720 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53. Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e commercio, e' autorizzata, sul conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul Fondo lire. Per la particolare elaborazione dei dati relativi al vari settori delle industrie artigiane e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

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