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Il censimento generale dell'industria e commercio rilevera' in ciascun Comune:
- a)la consistenza numerica delle ditte, degli stabilimenti, opifici, laboratori, miniere, esercizi, negozi, sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente alla data del censimento e che esplicano la loro attivita' nell'industria, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi;
- b)la natura giuridica delle unita' di censimento e l'attivita' economica esercitata;
- c)per tutte le unita' di censimento: il personale addetto; i motori installati; i generatori di energia elettrica; i mezzi di trasporto in dotazione alla data del censimento, l'ammontare delle retribuzioni lorde e nette corrisposte al personale nell'anno 1950;
- d)per gli stabilimenti, esercizi, opifici, laboratori industriali e per le miniere, qualunque sia la loro dimensione: le qualita' e le quantita' dei prodotti e sottoprodotti fabbricati nell'anno 1950.
Testo in vigore dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008
