Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il censimento generale dell'industria e commercio rilevera' in ciascun Comune:

  • a)la consistenza numerica delle ditte, degli stabilimenti, opifici, laboratori, miniere, esercizi, negozi, sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente alla data del censimento e che esplicano la loro attivita' nell'industria, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi;
  • b)la natura giuridica delle unita' di censimento e l'attivita' economica esercitata;
  • c)per tutte le unita' di censimento: il personale addetto; i motori installati; i generatori di energia elettrica; i mezzi di trasporto in dotazione alla data del censimento, l'ammontare delle retribuzioni lorde e nette corrisposte al personale nell'anno 1950;
  • d)per gli stabilimenti, esercizi, opifici, laboratori industriali e per le miniere, qualunque sia la loro dimensione: le qualita' e le quantita' dei prodotti e sottoprodotti fabbricati nell'anno 1950.

Testo in vigore dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-04-02;291~art3 · fonte del testo