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Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni statistiche di cui all'art. 1, saranno raccolte a mezzo di fogli e questionari, conformi ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione, distribuiti e raccolti dai Comuni. I fogli relativi al censimento generale della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare, di cui uno dovra' servire per la immediata revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni, i quali dovranno eseguire la revisione stessa entro il 31 dicembre 1952.

Testo in vigore dal 8 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-04-02;291~art5 · fonte del testo