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[1]Non puo' essere promossa azione giudiziaria prima che l'interessato abbia presentato reclamo in via amministrativa e siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

[2]Si potra' tuttavia procedere agli accertamenti, di cui agli articoli 402 e 71 del Codice di commercio, anche prima che sia presentato il suddetto reclamo.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Racconigi, addi' 12 luglio 1906.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]E. Gianturco. A. Majorana. Gallo. F. Cocco-Ortu Massimini. Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1906-07-12;332~art10 · fonte del testo