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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 638 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: Il R. decreto 22 febbraio 1906, n. 36, che approva provvedimenti di urgenza per migliorare le condizioni di servizio delle ferrovie dello Stato, e' convertito in legge con modificazioni agli articoli 2, 3, 4, 5 nel testo seguente:

tolto: Art. 1. - La facolta' attribuita all'Amministrazione delle ferrovie dall'art. 117, lettera o), delle vigenti tariffe e condizioni pei trasporti, di ridurre fino di un terzo il termine per il ritiro della merce, e di aumentare di un terzo i diritti di deposito o di sosta, puo' estendersi, per ottenere una migliore utilizzazione del materiale rotabile, anche alle stazioni non ingombre durante i periodi di traffico piu' intenso.

tolto: Art. 2. - Durante la sospensione di accettazione di merci per una stazione dichiarata ingombra, rimangono sospesi, per le merci ad essa indirizzate o in transito per la medesima, i termini di resa stabiliti dagli articoli 58 e 70 delle tariffe, e dalle condizioni vigenti pei trasporti di merci a piccola velocita' accelerata. I giorni non lavorativi o dichiarati tali dalle autorita' portuali, saranno computati, per le merci in arrivo o in partenza da scali marittimi, in aumento del periodo di tempo consentito dalle disposizioni dei citati articoli, per la esecuzione dei trasporti.

tolto: Art. 3. - Cessano di avere effetto le disposizioni degli articoli 3 e 5 del capo I dell'allegato 8 alle tariffe e condizioni pei trasporti, in quanto riguardino la facolta' dei destinatari di effettuare rispedizioni da scalo a scalo fra le stazioni di Genova P. C. locale e Genova P. P. e fra le dette stazioni e gli scali, e di far eseguire manovre speciali per la spinta dei carri da un punto all'altro di uno scalo. Rimangono pero' ferme le disposizioni stesse per la prima e la seconda fermata di Sampierdarena.

tolto: Art. 4. - Negli scali marittimi di Genova e' in facolta' dell'amministrazione ferroviaria di inviare a sue spese, preavvisandone il destinatario, ad una calata diversa da quella indicata dal mittente sul documento di trasporto, i carri carichi che nella localita' designata non potessero essere, per causa di ingombro o per deficienza degli impianti, sollecitamente consegnati.

tolto: Art. 5. - Nelle stazioni nelle quali, a giudizio esclusivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, il pubblico, o per deficienza degli impianti o per altra causa qualsiasi, non carica o non iscarica giornalmente le merci ascritte alle ultime tre classi in quantita' corrispondente all'affluenza del traffico, e' data facolta' all'Amministrazione di provvedere direttamente al carico ed allo scarico delle merci stesse. Le merci scaricate verranno depositate a terra o su piani caricatori o in magazzini, a norma del caso, quando non siano trasbordate nei veicoli ordinari per la consegna a domicilio.

tolto: E' pure data facolta' all'Amministrazione di eseguire direttamente il trasporto a domicilio delle merci predette e anche di quelle delle prime cinque classi.

tolto: I trasporti, pei quali l'Amministrazione usera' della facolta' di eseguire direttamente il carico completo, non saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali comuni, e a quelle dell'art. 9 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: I pesi indicati come minimi per le dette tariffe saranno considerati quali minimi per ogni singola spedizione.

tolto: Per le operazioni di carico e per quelle di scarico, l'Amministrazione percepira' il diritto fisso in vigore di L. 0.515 per tonnellata, salvo a convenire cogli interessati una quota minore, se le circostanze locali lo permettono.

tolto: Per il trasporto a domicilio varranno i prezzi e le condizioni delle tariffe in vigore.

tolto: L'Amministrazione ferroviaria dara' notizia del giorno in cui cominciera' a fare uso delle facolta' suindicate, mediante avviso pubblicato almeno tre giorni prima.

tolto: Art. 6. - Con decreto dei ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, saranno approvate le modificazioni che in conseguenza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli dovranno introdursi nelle vigenti tariffe e condizioni pei trasporti.

tolto: Analogamente saranno approvate le opportune varianti alla forma delle richieste di spedizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1906-07-12;332~art2 · fonte del testo