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[1]Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri cinquanta dal confine della ferrovia, la pubblica utilita' viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[2]I lavori di ampliamento, miglioramento e riparazione, necessari sulle ferrovie esercitate dallo Stato, possono, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato, essere dichiarati urgenti e indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, quando i beni da espropriare siano contenuti nel limite suindicato.

[3]Quando i beni da espropriare eccedano il limite suindicato, la pubblica utilita' dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1906-07-12;332~art8 · fonte del testo