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Dalla data di entrata in vigore della presente legge il numero degli operai che l'amministrazione puo' temporaneamente adibire a mansioni della categoria superiore, ai sensi dell'articolo 14 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, non deve in ogni caso superare le vacanze esistenti nell'organico della categoria superiore medesima, ivi comprese quelle relative ai posti riservati per legge.

Testo in vigore dal 31 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;325~art4 · fonte del testo