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I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I datori di lavoro che assumono giovani iscritti nelle liste speciali, nel caso effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, decadono dai benefici da questa previsti e sono tenuti a rimborsare quanto hanno percepito.
Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 12 luglio 1978
