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Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono presentare alla regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovra' essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo. La regione, sentite le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione del progetto stesso ai fini della ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge. Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte. La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalita' delle leggi vigenti. Il controllo sulle modalita' e sulla regolarita' di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, e' effettuato dalla regione territorialmente competente.
Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 12 luglio 1978
