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Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che abbiano ottenuto la concessione di terre incolte, demaniali o patrimoniali, di cui all'articolo precedente o che eseguano progetti di trasformazione di prodotti agricoli, o gestiscano servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali di cui al precedente articolo 4 ad un contributo pari a L. 50.000 mensili per la durata di mesi 24. Il contributo e' condizionato alla frequenza dei giovani ai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dalla regione secondo le modalita' stabilite dall'articolo 8, nonche' all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla regione circa la effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19.
Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 26 agosto 1978
