Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l'esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali, previste dalle leggi dello Stato o delle regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di eta' dai 18 ai 29 anni, sempreche' posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attivita' agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art22 · fonte su Normattiva