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Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalita' della presente legge, dai datori di lavoro di cui al precedente articolo. Il contratto di formazione:
- 1)puo' essere stipulato per i giovani di eta' compresa tra i 15 e i 22 anni, elevati a 24 per le donne e i diplomati e a 29 per i laureati;
- 2)non puo' avere durata superiore a 12 mesi e non e' rinnovabile;
- 3)puo' essere stipulato per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta. Per le unita' produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il contratto di formazione puo' essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti.
Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 26 agosto 1978
