Art. 132

[1]per l'occupazione giovanile Norma di coordinamento

[2]Nei territori di cui all'art. 1 le agevolazioni previste dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, sono concesse nelle misure piu' favorevoli indicate nei seguenti commi.(1) Per le unita' produttive ubicate nei territori di cui all'art. 1, il contratto di formazione di cui all'art. 7 della legge 1 giugno 1977, n. 285, puo' essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti, anziche' per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta.(2) L'agevolazione corrisposta al datore di lavoro che abbia assunto giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e' elevata da lire 32.000 a lire 64.000 mensili per la maggiore durata di 24 mesi anziche' di 18.(3) E' elevata altresi' da lire 200 a lire 400 orarie l'agevolazione corrisposta al datore di lavoro che abbia assunto giovani con il contratto di formazione previsto dall'art. 7 della predetta legge; tale maggiore misura e' concessa inoltre alle cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca.(4) In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui al terzo comma per mesi dodici anziche' sei.(5) Nelle ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al terzo comma sono corrisposte per mesi quindici anziche' nove.(6) Ai sensi dell'art. 17 della legge 1 giugno 1977, n. 285, per il periodo di applicazione della legge stessa, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per la durata di nove mesi, anziche' per un semestre, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato.(7)

[3](1) Norme di coordinamento

[4](2) Art. 7, u.c., L. n. 285/1977

[5](3) Art. 9, c. 2°, lett. a), L. n. 285/1977

[6](4) Idem, lett. b); art. 23, c. 1°

[7](5) Idem, art. 9, c. 4°

[8](6) Idem, u.c.

[9](7) Idem, art. 17

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art132 · fonte su Normattiva