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[1]La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali, o sulla sovraimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione o di trasformazione fondiaria, puo' trasferire, ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni.
[2]La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 19 aprile 1933
