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[1]La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali, o sulla sovraimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione o di trasformazione fondiaria, puo' trasferire, ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni.

[2]La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 19 aprile 1933

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 5/1967

    Questione infondata
    21 gennaio 1967

    a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, contenente provvedimenti per la bonifica integrale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale,…

    Art. 76 cost. · Art. 23 cost. · Art. 13 Provvedimenti per la bonifica integrale · Art. 11 Provvedimenti per la bonifica integrale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art11 · fonte del testo