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[1]Le disponibilita', che alla fine di ciascun esercizio risultassero sulle assegnazioni fatte dal presente decreto, vanno in aggiunta delle dotazioni dell'esercizio successivo.

[2]I pagamenti per le annualita' di contributo dello Stato, per le opere previste dalla presente legge, saranno disposti a decorrere dall'esercizio 1929-30 con ruoli di spese fisse.

[3]Con decreto del Ministro per le finanze i fondi, che eventualmente risultassero eccedenti al fabbisogno di ogni singola categoria di opere, potranno essere trasportati in aumento di stanziamenti relativi ad altri gruppi di opere anche se appartenenti ad Amministrazioni diverse.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art12 · fonte del testo