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[1]Per la costruzione di opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale sono autorizzate, in aggiunta ai fondi gia' consentiti con leggi speciali, le seguenti assegnazioni da iscrivere nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale:

[2]Esercizio 1929-30... L. 6,000,000

[3]» 1930-31... » 7,500,000

[4]» 1931-32... » 9,000,000

[5]» 1932-33... » 10,500,000

[6]» 1933-34... » 12,000,000

[7]» 1934-35... » 14,500,000

[8]» 1935-36... » 17,000,000

[9]» 1936-37... » 19,500,000 negli esercizi dal 1937-38 al

[10]1957-58....... » 22,000,000

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art7 · fonte del testo