Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]In aggiunta allo stanziamento inscritto nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale per i contributi e le sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli e di bonifica a termini dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315, sono autorizzate, per le spese relative, le assegnazioni seguenti nel bilancio stesso:
[2]Esercizio 1930-31... L. 300,000
[3]» 1931-32... » 500,000
[4]» 1932-33... » 1,000,000 negli esercizi dal 1933-34 al
[5]1958-59....... » 1,500,000
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008
