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[1]In aggiunta allo stanziamento inscritto nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale per i contributi e le sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli e di bonifica a termini dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315, sono autorizzate, per le spese relative, le assegnazioni seguenti nel bilancio stesso:

[2]Esercizio 1930-31... L. 300,000

[3]» 1931-32... » 500,000

[4]» 1932-33... » 1,000,000 negli esercizi dal 1933-34 al

[5]1958-59....... » 1,500,000

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3134~art9 · fonte del testo