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A partire dall'esercizio finanziario 1955-56 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1960-61, e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo, la somma di lire 100.000.000 per la concessione, in ogni esercizio, di 1000 borse di studio annuali dell'importo di lire 100.000 ciascuna, a favore degli orfani dei caduti in guerra o per causa di guerra e nella lotta di liberazione, che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche e che seguano, senza demerito, gli studi universitari, secondari, artistici o professionali. La ripartizione del contingente delle borse stabilito al precedente comma e le modalita' per la loro assegnazione saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 17 maggio 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1956-05-03;402~art1 · fonte del testo