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Alla spesa di lire 100.000.000 afferente all'esercizio 1955-56 per l'occorrenza di cui all'art. 1 si provvedera' a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per il detto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Alla spesa di lire 2.000.000 afferente all'esercizio 1954-55 per l'occorrenza di cui all'art. 2, si provvedera' con il fondo di cui al comma precedente. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 17 maggio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-03;402~art3 · fonte del testo