Per le controversie derivanti dai provvedimenti interessanti l'attivita' del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica la rappresentanza in giudizio spetta al presidente del Comitato il quale puo' valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Per il recupero dei crediti del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica il Comitato puo' adottare la procedura di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367.

Testo vigente dal 24 febbraio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-07;45~art3 · fonte del testo