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L'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e' modificato nel seguente modo: al primo comma la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per i cortometraggi: 120 premi da lire 2 milioni da attribuirsi al produttore del film"; il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale"; al terzo comma la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-22;1097~art4 · fonte del testo