Art. 16
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I terreni trasferiti in proprieta' dell'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia. La qualifica di lavoratore della terra e la capacita' professionale sono accertate dagli ispettori agrari provinciali competenti per territorio, giusta la disposizione dell'art. 1, lettera a), del penultimo comma, della legge 24 febbraio 1948, n. 114.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002
