Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vedi: Sent. 61/1957 B (d ed e), 60/1957, 64/1957, 65/1957, 68/1957.
Art. 113 cost. · Art. 42 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002. 102 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' di espropriazione e' corrisposta in titoli del debito pubblico al cinque per cento netto, redimibile in venticinque anni. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad emettere una serie speciale di tali titoli con la prima emissione di un prestito redimibile. I proprietari che debbano o intendano compiere opere di miglioramento nei terreni residui possono chiedere che il pagamento dell'indennita' avvenga in moneta, limitatamente all'ammontare del costo delle opere da compiere, dedotto il sussidio statale. Il versamento di tali somme e' ratizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori; puo', su parere dell'Opera essere concesso un anticipo nella misura massima, del venti per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art8 · fonte del testo