Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini
Art. 22
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L'Opera, per l'attuazione dei suoi compiti, deve organizzare i servizi di assistenza tecnica ed economico - finanziaria per gli assegnatari. Deve promuovere, incoraggiare ed organizzare:
- a)corsi speciali gratuiti di istruzione professionale;
- b)attivita' o centri di meccanica agraria. L'Opera, deve inoltre promuovere, per ciascuna unita' organica di colonizzazione agraria, la costituzione di cooperative o dar vita a consorzi obbligatori ai quali gradualmente saranno affidati i compiti ed i servizi sopra indicati.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002
