[1]Il contributo dello Stato nei decreti Ministeriali di concessione sara' commisurato all'importo dei lavori risultanti dai progetti esecutivi, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, aumentando il detto importo di una percentuale del 15 per cento per imprevisti, per spese generali ed oneri di finanziamento.

[2]Il contributo dello Stato sara' in ogni caso limitato nel suo complesso alle somme previste agli articoli 7, 8 e 9 e sara' corrisposto con le modalita' del successivo art. 14.

Testo vigente dal 2 ottobre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-08-24;1044~art10 · fonte del testo