[1]Alla spesa per la costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po, prevista in lire 427.000.000, nei decreti Ministeriali di concessione sara' provveduto:

  • a)con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;
  • b)con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

[2]Il contributo di cui alla lettera b), salvo riparto a termini del precedente art. 4, sara' anticipato, in proporzione del rispettivo interesse, dalla provincia e dal comune di Milano e dalla provincia e dal comune di Cremona con le modalita' del successivo art. 14.

Testo vigente dal 2 ottobre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-08-24;1044~art7 · fonte del testo