Art. 11 — Durata dell'integrazione salariale straordinaria
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' ammessa nel limite massimo di sei mesi. La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, e' disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga e' subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art11 · fonte del testo