Art. 14 — Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria
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Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge. Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.
Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015
