Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 14 — Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria

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Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge. Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art14 · fonte su Normattiva