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[1]Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2 e' punito con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquemila.

[2]Chiunque e' colto mentre partecipa a scommesse con enti, societa' o privati non delegati a norma del precedente art. 2, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire duemila.

Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 2 gennaio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-03-24;315~art4 · fonte del testo