Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1990 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1989, n. 401.
Abrogato dal 2 gennaio 1990
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1990 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1989, n. 401.
Abrogato dal 2 gennaio 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1942 al 2 gennaio 1990. 61 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2 e' punito con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquemila.
tolto: Chiunque e' colto mentre partecipa a scommesse con enti, societa' o privati non delegati a norma del precedente art. 2, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire duemila.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1989, N. 401
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-03-24;315~art4 · fonte del testo