Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962
Art. 11
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Il credito dell'Istituto mutuante ha privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito. Detto privilegio e' equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del Codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780, n. 1, del Codice civile.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
