Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il credito dell'Istituto mutuante ha privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito. Detto privilegio e' equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del Codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780, n. 1, del Codice civile.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art11 · fonte del testo