Art. 14 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
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((Nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'articolo 1, gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonche' le Amministrazioni comunali e provinciali, l'I.S.E.S., gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante. Il costo di ripristino di ciascun alloggio non potra' superare la somma di lire 3.500.000, salvi i maggiori limiti stabiliti per i nuclei familiari indicati nell'articolo 3, secondo comma)). 1 Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalita' a cui gli Enti dovranno attenersi nella ricostruzione, nonche' i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli enti stessi ed i proprietari. Al fine di consentire un piu' razionale sfruttamento delle aree degli edifici sinistrati, gli Enti potranno promuovere la formazione di comparti edificatori, procedendo alle attribuzioni delle relative quote fra i comproprietari. I progetti approntati dagli Enti sono approvati dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici con l'osservanza del disposto dell'articolo 23, lettera e). L'approvazione dei progetti importa dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza delle relative opere.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 novembre 1963, n. 1465
1La L. 4 novembre 1963, n. 1465 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la medesima ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962.
Testo in vigore dal 11 novembre 1963 al 20 dicembre 1964
