Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010. 312 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Per l'esame dei piani di cui ai precedenti articoli e' istituita, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una delegazione speciale. La delegazione e' cosi' composta: il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede; i presidenti della I e della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; due componenti, di cui uno della I e uno della VI Sezione del Consiglio superiore stesso; il direttore generale dei servizi speciali; il direttore generale della edilizia statale e sovvenzionata; il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; un rappresentante dell'I. N.A. Casa; un rappresentante dell'U.N.R.R.A. Casas; un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (A.N.C.I.); un rappresentante dell'Unione delle province di Italia (U.P.I.); un geologo; un urbanista.

tolto: La delegazione ha, altresi', il compito:

tolto: a) di suggerire provvedimenti per la piu' razionale distribuzione territoriale degli interventi del Ministero dei lavori pubblici e degli altri enti incaricati della ricostruzione, sia in relazione ai piani regolatori e di ricostruzione in vigore, sia in relazione alla compilazione di nuovi piani urbanistici;

tolto: b) di formulare proposte per regolare l'azione delle Amministrazioni pubbliche e degli enti locali in materia di ricostruzione nelle zone sinistrate;

tolto: c) di indicare i criteri per il coordinamento dell'azione di tutti gli enti interessati alla ricostruzione;

tolto: d) di esprimere il proprio parere su progetti tipo che le Amministrazioni e gli Enti incaricati della ricostruzione avessero a proporre anche agli effetti della unificazione e modulazione dei sistemi costruttivi per una piu' rapida applicazione degli interventi nelle zone interessate;

tolto: e) di delegare uno o piu' dei propri componenti a partecipare all'esame dei progetti sottoposti all'approvazione degli organi tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art23 · fonte del testo