Art. 23
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010. 312 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Per l'esame dei piani di cui ai precedenti articoli e' istituita, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una delegazione speciale. La delegazione e' cosi' composta: il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede; i presidenti della I e della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; due componenti, di cui uno della I e uno della VI Sezione del Consiglio superiore stesso; il direttore generale dei servizi speciali; il direttore generale della edilizia statale e sovvenzionata; il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; un rappresentante dell'I. N.A. Casa; un rappresentante dell'U.N.R.R.A. Casas; un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (A.N.C.I.); un rappresentante dell'Unione delle province di Italia (U.P.I.); un geologo; un urbanista.
tolto: La delegazione ha, altresi', il compito:
tolto: a) di suggerire provvedimenti per la piu' razionale distribuzione territoriale degli interventi del Ministero dei lavori pubblici e degli altri enti incaricati della ricostruzione, sia in relazione ai piani regolatori e di ricostruzione in vigore, sia in relazione alla compilazione di nuovi piani urbanistici;
tolto: b) di formulare proposte per regolare l'azione delle Amministrazioni pubbliche e degli enti locali in materia di ricostruzione nelle zone sinistrate;
tolto: c) di indicare i criteri per il coordinamento dell'azione di tutti gli enti interessati alla ricostruzione;
tolto: d) di esprimere il proprio parere su progetti tipo che le Amministrazioni e gli Enti incaricati della ricostruzione avessero a proporre anche agli effetti della unificazione e modulazione dei sistemi costruttivi per una piu' rapida applicazione degli interventi nelle zone interessate;
tolto: e) di delegare uno o piu' dei propri componenti a partecipare all'esame dei progetti sottoposti all'approvazione degli organi tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art23 · fonte del testo