Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministero di lavori pubblici e' autorizzato a procedure, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato distrutte o danneggiate dal terremoto. ((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere a totale carico dello Stato, direttamente o mediante l'opera degli enti interessati, entro i limiti che saranno annualmente determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, alle opere di sistemazione, di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di edifici comunali, di edifici di proprieta' delle Province e dei Comuni adibiti a pubblici servizi, di acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 640, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784)). I lavori da eseguirsi a norma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art18 · fonte su Normattiva