L'Istituto nazionale per il finanziamento della, ricostruzione (I.N.F.I.R.) e' autorizzato a concedere i mutui previsti dall'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, per il finanziamento delle opere di cui ai commi secondo e sesto del medesimo articolo.
Testo vigente dal 20 marzo 1963
