Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 novembre 1963, n. 1465
1La L. 4 novembre 1963, n. 1465 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il termine indicato nell'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"; ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che la medesima ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962.
L. 3 dicembre 1964, n. 1259
2La L. 3 dicembre 1964, n. 1259 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Il termine fissato dall'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, prorogato al 10 novembre 1964 dalla legge 4 novembre 1963, n. 1465, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1965".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
