Art. 25
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L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio entro il 31 dicembre 1962, ad effettuare la verifica dei danni riportati dai fabbricati siti nei Comuni indicati a norma dell'art. 1. Indipendentemente dalla dichiarazione dei redditi da presentare entro il 31 marzo 1963, i possessori dei fabbricati possono anche presentare domanda di sgravio al funzionario che esegue la verifica. Sulla base delle verifiche eseguite, l'Ufficio fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dal 21 agosto 1962. In ciascun Comune i risultati delle verifiche saranno comunicati, a cura dell'ufficio, al sindaco, mediante apposito elenco, che sara' pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale. Contro le risultanze dell'elenco ogni possessore puo' ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
