Art. 24
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per le finanze, per i Comuni indicati a norma dell'articolo 1, ha facolta' di autorizzare la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1963 della imposta e sovrimposta sul reddito dominicale, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali e dell'imposta complementare.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art24 · fonte del testo