Art. 26
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Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base a bilancio e per l'imposta complementare, la cui riscossione e' stata sospesa a norma dell'art. 24, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1963, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1962. Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo 1963 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1963, tenendo conto dell'imponibile determinato per il 1962.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
