Art. 28
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((Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette, o agli uffici erariali e del catasto. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai contratti di mutuo stipulati a norma dell'articolo 10 della presente legge. Le somme mutuate sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ed i relativi interessi sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile. Per l'imposta sui fabbricati e le relative sovraimposte si applicano gli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni. Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non e' dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione. L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 e' esente dall'imposta generale sull'entrata. Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici. Gli onorari notarili relativi ai mutui di cui all'articolo 10 della presente legge sono ridotti alla meta')). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 novembre 1963, n. 1465
1La L. 4 novembre 1963, n. 1465 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la medesima ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962.
Testo in vigore dal 11 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
