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Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette o agli Uffici tecnici erariali e del catasto. Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non e' dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione. L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 e' esente dall'imposta generale sull'entrata. Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, della Amministrazione dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 11 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art28 · fonte su Normattiva