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Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilita' o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri. 2 Il contributo di cui al comma precedente e' elevato a lire 4.500.00 nei confronti dei proprietari di una sola uniti immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri. 1 2 Detti contributi saranno commisurati:

  • a)al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unita' immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;
  • b)al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unita' immobiliare e' un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 e' riferito all'imposta sui redditi di ricchezza immobile;
  • c)al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1961 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unita' immobiliare e' un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 e' riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile. I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di piu' unita' immobiliari e per ciascuna di esse. Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo e' concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre mila immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti. 2 Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera a), sempreche', a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000. Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprieta' per alto fra vivi verificatosi posteriormente al 21 agosto 1962, il contributo e' determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore. Qualora l'acquirente sia una societa', il contributo e' stabilito nella misura del 20 per cento. Fuori dell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 6, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purche' nell'ambito dello stesso Comune. In tal caso, il contributo e' commisurato al solo valore della costruzione.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 novembre 1963, n. 1465

1

La L. 4 novembre 1963, n. 1465 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la medesima ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962.

L. 4 novembre 1963, n. 1465, come modificata dalla L. 3 dicembre 1964, n. 1259

2

La L. 4 novembre 1963, n. 1465, come modificata dalla L. 3 dicembre 1964, n. 1259, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357". La L. 3 dicembre 1964, n. 1259, inoltre, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' sostituito dal seguente: "Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonche' ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a), sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000"."

Testo in vigore dal 20 dicembre 1964 al 27 giugno 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1963 al 20 dicembre 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 novembre 1963, n. 1465, come modificata dalla L. 3 dicembre 1964, n. 1259

    La L. 4 novembre 1963, n. 1465, come modificata dalla L. 3 dicembre 1964, n. 1259, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di contributo previsti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi quattro commi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357". La L. 3 dicembre 1964, n. 1259, inoltre, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' sostituito dal seguente: "Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonche' ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a), sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961, i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art3 · fonte del testo