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((Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento del finanziamento della perizia ancorche' la ricostruzione avvenga su area diversa)). Il fabbricato ricostruito o riparato deve essere composto da unita' immobiliari in numero non inferiore a quello delle unita' immobiliari preesistenti. In ogni caso le unita' immobiliari ricostruite - ed, in quanto possibile, le unita' immobiliari riparate - devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sara' commisurato alla spesa necessaria, entro i limiti dell'articolo 3.

Testo in vigore dal 27 giugno 1975 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art4 · fonte su Normattiva