Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962
Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 ottobre 1962 al 27 giugno 1975. Leggi il testo vigente →
La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 e' domandata ai competenti provveditori regionali alle Opere pubbliche.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 27 giugno 1975
