Art. 7
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La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 e' domandata ai competenti provveditori regionali alle Opere pubbliche. ((Gli impegni di spesa relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, possono essere assunti in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi purche' i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti)).
Testo in vigore dal 27 giugno 1975 al 16 dicembre 2010
