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La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 e' domandata ai competenti provveditori regionali alle Opere pubbliche. ((Gli impegni di spesa relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, possono essere assunti in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi purche' i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti)).

Testo in vigore dal 27 giugno 1975 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1975

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1962 al 27 giugno 1975. 44 parole aggiunte.

La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 e' domandata ai competenti provveditori regionali alle Opere pubbliche. aggiunto: Gli impegni di spesa relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, possono essere assunti in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi purche' i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art7 · fonte del testo