Art. 9
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Fermo restando il disposto di cui all'articolo 6, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dallo accertamento stesso.
Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
