Alla copertura dell'onere indicato nei precedenti articoli sara' fatto fronte con una parte del gettito del l'addizionale di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali, istituita con legge 27 dicembre 1953, n. 938. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle Ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 22 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-07;210~art5 · fonte del testo